Giovedì21 Novembre 2024

Approvata la bozza di decreto correttivo del D.lgs 28/2010

 

Il Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024 ha approvato lo schema di decreto correttivo del D.lgs 28/2010, così come già riformato a seguito della Riforma Cartabia del 2022.

Il decreto intende apportare diverse modifiche alla norma quadro sulla mediazione, accogliendo le istanze e le osservazioni giunte da molti operatori del settore, quali il Coordinamento della Conciliazione Forense ed il Consiglio Nazionale Forense, nonché associazioni ed organismi privati.
 
Tra le novità, la durata delle procedure di mediazione viene portata da tre a sei mesi con possibilità di successive proroghe di tre mesi in tre mesi (per le mediazioni delegate la proroga può essere fatta una volta sola); le parti, inoltre, possono ora farsi sostituire in mediazione con semplice atto di delega non autenticato e contenente gli estremi del documento di identità del delegante (salvo nel caso in cui è richiesta l’autentica del pubblico ufficiale). Sarà cura del delegato a partecipare all’incontro di mediazione di consegnare l'apposita delega al mediatore per la sua acquisizione agli atti della procedura.
 
Viene introdotto l'art. 8ter per la disciplina degli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto. 
Secondo il nuovo articolo, quando la mediazione si svolge in modalità "ibrida", ovvero con alcune parti collegate da remoto e altre in presenza, le parti stesse possono concordemente stabilire che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
 
Viene inoltre reintrodotta la previsione, per cui il termine da cui torna a decorrere il termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, è quello del deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.
 
Il patrocinio a spese dello Stato è ora assicurato anche allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. 
 
Lo schema di decreto passerà ora all'esame della Commissione giustizia e, quindi, delle Camere per l'approvazione finale.
 
Share