I pareri del Coordinamento della Conciliazione Forense sulla "nuova" mediazione
L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro il 17 e 18 ottobre scorso, ha raccolto le diverse opinioni degli Organismi di mediazione forense in merito all'applicazione delle nuove norme in tema di mediazione, così come introdotte dal D.L. 69/2013 (cosiddetto «decreto del fare»).
I membri del Coordinamento, che ormai raccoglie più di 40 Ordini professionali ed Organismi forensi di mediazione, hanno formulato alcuni importanti indirizzi interpretativi e standard operativi che saranno sottoposti all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense e del Ministero della Giustizia.
Questi i punti più importanti delle mozioni votate a Pesaro:
1) In merito all’assistenza dell’avvocato in mediazione viene precisato che la stessa deve ritenersi obbligatoria per tutti i procedimenti di mediazione, siano essi obbligatori, facoltativi, disposti dal giudice od obbligatori in forza di clausola contrattuale.
2) Con riguardo all'applicazione del criterio di competenza territoriale, si sottolinea che, nè gli Organismi di mediazione, né i mediatori incaricati delle singole procedure, sono tenuti ad assumere una posizione rispetto alla domanda formulata dalle parti, le quali rimangono le uniche responsabili degli effetti processuali - positivi o negativi - derivanti dalla proposizione delle stesse domande.
3) Sulle spese di mediazione viene precisato che la parte che attiva un procedimento di mediazione è tenuta comunque a corrispondere le spese di avvio della procedura, nella misura forfettaria, già prevista dal D.M. 180/2010, di euro 40,00, oltre alle ulteriori spese documentate che l’Organismo di mediazione volesse richiedere. Tutte le altre parti della mediazione sono ugualmente tenute a corrispondere le spese di avvio al momento dell’adesione alla mediazione. Di converso, ogni ulteriore indennità di mediazione è dovuta soltanto in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro oppure in caso di raggiungimento di un accordo di conciliazione.
Quanto al rapporto tra Organismi e mediatori, il Coordinamento ha inteso fissare in ogni caso dei paletti per l'iscrizione degli avvocati alle liste dei mediatori e per il mantenimento nelle suddette liste, prevedendo degli obblighi formativi specifici che potranno essere assolti anche presso gli stessi Ordini Forensi, pur con l'ausilio di formatori muniti di accreditamento ministeriale.